News ed Eventi Pubblicato il 20 Ottobre 2026

Fondo di solidarietà telecomunicazioni 2026: nuove aliquote e prestazioni per le imprese

Fondo di solidarietà telecomunicazioni 2026: nuove aliquote e prestazioni per le imprese
Contenuti dell'articolo
  • Che cos'è il Fondo e a chi si rivolge?  
  • Le nuove aliquote: cosa cambia nel 2026?  
  • Assegno di integrazione salariale: quando e per quanto tempo? 
  • Prestazioni integrative: CIGO, CIGS, AIS e NASpI 
  • Esodo pensionistico, ricambio generazionale e formazione 
  • Cosa verificare ora in azienda 
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Cambiano le aliquote di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. Con il decreto del 1° settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre, sono state rimodulate alcune percentuali contributive destinate a finanziare le tutele dei lavoratori del settore. 

L'aggiornamento offre l'occasione per riepilogare quali strumenti sono disponibili, quali durate prevedono e quali verifiche devono effettuare le aziende, incluse le realtà di assistenza alla clientela e call center rientranti nel campo di applicazione. 

Che cos'è il Fondo e a chi si rivolge?  

Il Fondo, disciplinato dal decreto interministeriale del 4 agosto 2023, assicura specifiche forme di tutela ai dipendenti delle aziende appartenenti alla filiera delle telecomunicazioni. Sono interessate, secondo il campo di applicazione della disciplina, imprese attive nella telefonia, trasmissione dati, servizi digitali e attività connesse di gestione della clientela. 

L'effettivo inquadramento va verificato caso per caso: non tutte le attività genericamente definite «call center» ricadono automaticamente nelle medesime disposizioni. Il Fondo interviene nelle riduzioni o sospensioni dell'attività, nelle riorganizzazioni e in alcune fasi di cessazione del rapporto di lavoro. 


Le nuove aliquote: cosa cambia nel 2026?  

Il decreto rimodula tre principali voci di finanziamento. 

  • Contributo ordinario dello 0,75%. Per le prestazioni indicate all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto istitutivo, l'aliquota sale dallo 0,45% allo 0,75%. È ripartita per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico dei lavoratori. La base è la retribuzione imponibile previdenziale dei dipendenti a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti ed esclusi i dirigenti. 
  • Contributo addizionale del 3%. Per i datori non soggetti alla CIGO, l'aliquota a carico azienda relativa all'utilizzo dell'Assegno di integrazione salariale passa dall'1,5% al 3%, calcolato sulle retribuzioni perse dei beneficiari. 
  • Contributi addizionali del 2,5%. L'aliquota relativa alle prestazioni integrative della NASpI e dei trattamenti di integrazione salariale passa dall'1,5% al 2,5%, con basi di calcolo diverse in relazione allo strumento attivato. 

La contribuzione ordinaria dello 0,80% prevista per finanziare l'Assegno di integrazione salariale dei datori non soggetti alla CIGO resta distinta da queste modifiche. 

Le variazioni della contribuzione ordinaria decorrono dal quarto mese di paga successivo alla pubblicazione del decreto; per i contributi addizionali sono previste condizioni specifiche, riferite alle prestazioni autorizzate e ai relativi periodi. 

 

Assegno di integrazione salariale: quando e per quanto tempo? 

L'Assegno di integrazione salariale (AIS) tutela, nei casi previsti, i dipendenti di imprese rientranti nel Fondo che non siano soggette alla CIGO. Può intervenire per situazioni temporanee di mercato, eventi transitori, crisi aziendale, riorganizzazione e contratti di solidarietà. 

La prestazione è determinata secondo la disciplina applicabile, con riferimento all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non lavorate e nel rispetto dei massimali previsti. 

Dimensione e causale 

Durata indicativa prevista 

Fino a 5 dipendenti 

13 settimane nel biennio mobile 

Oltre 5 e fino a 15 dipendenti 

26 settimane nel biennio mobile 

Oltre 15 dipendenti, causali ordinarie 

26 settimane nel biennio mobile 

Oltre 15 dipendenti, crisi aziendale 

Fino a 12 mesi nel quinquennio mobile 

Oltre 15 dipendenti, riorganizzazione 

Fino a 24 mesi nel quinquennio mobile 

Oltre 15 dipendenti, solidarietà 

Fino a 24 mesi, elevabili alle condizioni previste 

Le durate sono soggette ai limiti complessivi, alle condizioni specifiche della causale e alla normativa generale applicabile. Per questo, prima di presentare una richiesta, occorre verificare la posizione e la storia degli interventi della singola unità produttiva. 

 

Prestazioni integrative: CIGO, CIGS, AIS e NASpI 

Il Fondo prevede ulteriori tutele che possono integrare prestazioni già riconosciute, nei limiti e secondo i requisiti stabiliti dal decreto istitutivo e dalle istruzioni INPS. 

Integrazioni salariali. Nei casi ammessi, sono previste somme integrative rispetto a CIGO, CIGS e AIS, finalizzate a sostenere il trattamento economico del dipendente durante la sospensione o riduzione dell'attività. 

Integrazione NASpI. È contemplata una prestazione integrativa dell'indennità di disoccupazione, legata alla durata della prestazione principale e alle condizioni richieste. 

Prestazione successiva alla NASpI. In specifici casi, con i necessari accordi e finanziamenti, può essere riconosciuto un sostegno ulteriore fino a 12 mesi, subordinato tra l'altro alla permanenza dello stato di disoccupazione. 

 

Esodo pensionistico, ricambio generazionale e formazione 

Il Fondo contempla anche interventi per accompagnare riorganizzazioni e trasformazioni del lavoro. Tra questi figurano l'assegno straordinario per lavoratori che maturano i requisiti pensionistici entro il periodo stabilito dalla disciplina, le misure di staffetta generazionale e il finanziamento di iniziative di formazione e riqualificazione professionale. 

Non si tratta di prestazioni attivabili automaticamente: ciascuna richiede una verifica di ammissibilità, dei presupposti aziendali, degli accordi e degli oneri eventualmente a carico del datore di lavoro. 

 

Cosa verificare ora in azienda 

L'aggiornamento richiede soprattutto attenzione al corretto inquadramento nel Fondo, alle nuove decorrenze contributive, alla configurazione delle voci payroll e all'eventuale impiego delle prestazioni in fase di riorganizzazione. 

Per le imprese della filiera TLC, un controllo preventivo permette di gestire con maggiore consapevolezza i costi del personale e gli strumenti di tutela disponibili. Boosten Studio segue questi aggiornamenti per offrire alle imprese informazioni chiare sulla normativa e sulle ricadute amministrative dei rapporti di lavoro.